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STATUTO dell'Associazione Italiana di Studi Tibetani, Himalayani e Mongoli (AISTHiM) 

 

Art. 1 – Costituzione

 

È costituita l’“Associazione Italiana Studi Tibetani, Himalayani e Mongoli ” (AISTHiM): è un’Associazione indipendente, aconfessionale, apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto.

L’Associazione ha sede legale presso il Dipartimento di studi su ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO dell’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”, piazza San Domenico Maggiore 12, Napoli, e potrà istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, nel territorio nazionale.

 

 

Art. 2 – Finalità

 

L'Associazione si propone di promuovere lo studio e la conoscenza delle culture tibetane, himalayane e mongole in Italia. In particolare di:

a) instaurare una stretta collaborazione con istituzioni scientifiche, accademie e studiosi italiani e stranieri, anche nell'intento di favorire gli studi interdisciplinari;

b) organizzare convegni e simposi nazionali e internazionali;

c) promuovere l’attività di ricerca e di perfezionamento di giovani studiosi;

d) patrocinare manifestazioni scientifiche, artistiche e culturali;

e) sostenere e promuovere la pubblicazione di studi scientifici, traduzione e opere di alta divulgazione sulle culture tibetane, himalayane e mongole;

f) favorire il contatto con i singoli cultori delle conoscenze sulle civiltà tibetane, himalayane e mongole e le istituzioni scientifiche italiane e internazionali.

g) stipulare convenzioni e accordi con enti e istituti pubblici e privati per la realizzazione di attività connesse ai propri scopi statutari.

h) raccogliere e diffondere, a mezzo di un website, informazioni sulle culture tibetane, himalayane e mongole, sulle attività editoriali, sulle manifestazioni culturali e sui progressi negli studi relativi, compiuti in Italia e all'estero.

 

 

Art. 3 – Soci

 

I soci si distinguono in:

 

3.1 – Soci ordinari: coloro che abbracciano i principi dell’Associazione e ne condividono gli scopi così come sanciti dal presente Statuto. La domanda di associazione viene accolta dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota di adesione.

 

3.2 – Soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche le quali, sensibili all'importanza dello sviluppo della conoscenza delle culture tibetane, himalayane e mongole in Italia, contribuiscano in modo tangibile alla promozione dell'attività dell'Associazione. Vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e sono tenuti al versamento di una quota di adesione.

 

3.3 – Soci onorari: coloro i quali per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti, per motivi culturali, artistici, umanitari o altro sono ritenuti dal Consiglio Direttivo idonei a ricoprire tale carica con decisione unanime. I soci onorari non sono tenuti al versamento di una quota di adesione.

 

3.4 – Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa. Tale recesso ha efficacia dal giorno successivo alla pronuncia del Consiglio Direttivo.

 

3.5 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. Avverso dette sanzioni è possibile il ricorso entro 30 giorni di fronte all’Assemblea dei soci.

 

3.6 – Tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 4 – Organi sociali

 

Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea generale dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori dei conti;

- il Comitato dei Probiviri

 

4.1 – L’Assemblea generale dei soci

 

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto.

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri del CD.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico, sul sito dell’Associazione e a mezzo di posta elettronica a tutti gli associati almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Il verbale delle delibere assembleari deve essere pubblicato sul sito dell’Associazione

L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo;

- approva il rendiconto preventivo e consuntivo;

- approva il Regolamento interno;

- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente statuto;

- delibera sull’eventuale destinazione di utili, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

Per il suo funzionamento, l’Assemblea si doterà di apposito Regolamento che dovrà prevedere le modalità delle convocazioni, della definizione dell’ordine del giorno, la tenuta dei verbali, i sistemi di votazione per le diverse materie, e tutte quelle norme utili per un corretto espletamento dei suoi compiti. Detto Regolamento dovrà essere approvato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile.

 

4.2 – Il Consiglio Direttivo

 

L’Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo (CD) eletto dall’Assemblea dei soci composto da non meno di cinque membri compreso il Presidente, e può essere allargato fino ad un massimo di sette membri. Il CD dura in carica tre anni e i suoi membri sono immediatamente rieleggibili.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, fatto salvo, eventualmente, il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Il CD è presieduto dal Presidente.

Sono compiti del CD:

- l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;

- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto;

- la definizione delle quote annuali per i soci ordinari e sostenitori;

- la nomina del Presidente da scegliersi tra i consiglieri eletti;

- la nomina del Tesoriere e del Segretario da scegliersi tra i consiglieri eletti;

- l’affidamento di particolari incarichi a singoli consiglieri;

- l’ammissione dei nuovi membri nell’Associazione;

- l’eventuale affidamento di particolari incarichi, a mezzo del Presidente, a estranei all’Associazione, in nome e per conto della stessa;

- la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo;

- la gestione degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei Soci.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del CD, tale da determinare l’insussistenza del numero minimo dei consiglieri, il Consiglio stesso dà luogo alla cooptazione di un socio per sostituirlo. Il consigliere così nominato, dura in carica fino alla successiva Assemblea la quale provvede alla rielezione dei Consiglieri.

Il CD è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o, in successione, dal consigliere più anziano di età.

Il CD si dota di apposito Regolamento per il suo funzionamento entro 30 giorni dalla fondazione dell’Associazione.

 

4.3 – Il Presidente

 

Il Presidente dell’Associazione è nominato dal CD a maggioranza relativa dei votanti, resta in carica fino alla scadenza del mandato del CD ed è immediatamente rieleggibile.

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte a terzi e anche in giudizio.

Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione sulla base di direttive emanate dall’Assemblea e dal CD.

In casi straordinari ed eccezionali, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve urgentemente convocare il CD per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il CD, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento, promuovendone eventuali modifiche qualora necessarie.

Il Presidente supervisiona l’operato del CD, assicurandosi che siano debitamente compilati il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea, e corredandoli di eventuali documentazioni idonee e relazioni esplicative.

Il Presidente nomina per la durata del suo incarico un Vicepresidente, che lo sostituisca in tutte le sue facoltà qualora egli sia impedito per qualsivoglia motivo nell’esercizio delle sue funzioni; la stessa persona fisica può ricoprire la carica di Vicepresidente e quella di Segretario o Tesoriere.

Il Presidente può proporre al CD di conferire sia ai soci che a terzi incarichi speciali per determinate attività. Tali designazioni necessitano della ratifica da parte del CD con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri.

 

4.4. – Il Collegio dei Revisori

 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del CD. Dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

 

4.5 – Il Collegio dei Probiviri

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

 

Art. 5 – Rendiconto economico-finanziario

 

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il rendiconto economico-finanziario dopo essere stato predisposto e approvato dal CD, viene sottoposto per l’approvazione all’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Art. 6 – Patrimonio

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali

- dalle attività dell’Associazione medesima;

- da eventuali contributi e sovvenzioni;

- da elargizioni o contributi da parte di soggetti privati;

- da eventuali donazioni di beni mobili e immobili.

Le rendite e le risorse dell’Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art. 7 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altre Associazioni con finalità simili, a ONLUS o ad Associazione a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3 co.190 della Legge 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 8 – Rinvii

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile e le norme contenute nel Libro V dello stesso Codice Civile.

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